Il contenimento della spesa sanitaria non può ricadere esclusivamente sui medici

Il contenimento della spesa sanitaria non può ricadere esclusivamente sui medici

In questo articolo, la presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese Daniela Melchiorre affronta, partendo dalle conseguenze in campo sanitario che derivano dalla modifica del titolo V della Costituzione, alcune delicate questioni che concernono, tra le altre cose, il contenimento della spesa sanitaria. Di fronte alle possibili soluzioni, che sempre andrebbero discusse nell’ambito di un serio confronto tra i professionisti del settore, rimane un punto centrale: I tagli non possono ricadere esclusivamente sui medici, né in qualche modo limitare la scelta prescrittiva del professionista, che deve innanzitutto salvaguardare la salute del paziente.

Le possibili aberrazioni derivanti dalla modifica del titolo V della Costituzione

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha ridisegnato le competenze di Stato e Regioni in campo sanitario modificando il Titolo V cioè quella parte della Costituzione italiana in cui vengono decisi i ruoli e le competenze delle autonomie locali: comuni, province e regioni.

E proprio nell’ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni rientra la “tutela della salute”. Considerato che ai sensi della lett. m) dell’art. 117, comma 2, della Costituzione, allo Stato è attribuita la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, l’esperienza maturata in questi anni di attuazione del nuovo titolo V offre molti spunti di riflessione sulla gestione della sanità pubblica da parte degli enti locali che, non lo dimentichiamo, rappresentano gli enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni.

Alle Regioni, con la nuova normativa, è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata su diversi livelli di competenza. Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e tale autonomia, normata dalla Costituzione, prevede tra gli altri un fondo perequativo per colmare eventuali squilibri tra le Regioni, derivanti dalla diversa capacità fiscale dei territori, e per assicurare gli stessi standard nell’erogazione di alcuni servizi. Se la riforma del Titolo V puntava ad un federalismo solidale, le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato che si è generata una deriva regionalista creando 20 differenti sistemi sanitari dove l’accesso a servizi e prestazioni sanitarie è profondamente diversificato ed iniquo con inaccettabili diseguaglianze non solo regionali ma anche locali. Attualmente l’obiettivo primario di tutte le aziende sanitarie come anche quelle che sono nella nostra regione, è quello di contenere la spesa. Ma pur essendo, la nostra, una regione virtuosa, a fronte di un disavanzo rilevante, ha ritenuto necessario coinvolgere tutte le aziende regionali per coprire l’ammanco. Per cui il suggerimento unidirezionale di far ricadere la scelta prescrittiva sui farmaci meno cari (in questione sono gli anticoagulanti orali) si è rivelato controverso mettendo in luce molte criticità tra cui la non equivalenza dei farmaci presi in esame da un lato e la disparità di procedure fra le aziende dall’altro. Ciò induce una riflessione necessaria su come il potere decisionale accentrato non sia utile né funzionale al raggiungimento degli obiettivi. E come pure non sia utile e né funzionale, aumentare le disparità amministrative fra le Aziende sanitarie in quanto ciò incrementa esponenzialmente la disaffezione da parte degli operatori sanitari.

In particolare, se è evidente la necessità condivisa di contenere la spesa sanitaria, non è meno evidente che le disposizioni non condivise volte a limitare la scelta prescrittiva del professionista arrechino umiliazione, amarezza e quindi ulteriore disaffezione.

Inoltre la consapevolezza da parte del medico di vedere riconosciuta la propria professionalità in maniera diversa a seconda che operi nella zona est, ovest o centrale della nostra Regione non può essere ripagata con “promozioni” che potrebbero essere interpretate come un silenziatore da utilizzare quando le competenze scientifiche e professionali confliggano con le necessità aziendali.

A chiosa di questa breve ed incompleta analisi proporrei una riflessione sulla reale efficacia di scelte non condivise (cui prodest?) suggerendo un confronto costante e rispettoso con i professionisti. Gli stessi professionisti medici che dovrebbero sì conoscere gli aspetti economici relativi alla propria indicazione terapeutica, ma che forse prima di ogni altra cosa dovrebbero scegliere il prodotto che meglio si attaglia al paziente che in quel momento hanno di fronte mettendo in campo le proprie conoscenze scientifiche e le proprie competenze.

 

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